Posso licenziare un dipendente in malattia?
E posso essere licenziato mentre sono malato?

Essere malati e ricevere una lettera di licenziamento è uno dei momenti più disorientanti che un lavoratore possa vivere. La domanda immediata è: possono farlo? La risposta è: dipende. La legge prevede una protezione specifica durante la malattia, ma questa protezione non è illimitata. Capire i confini esatti è fondamentale — sia per chi è stato licenziato, sia per il datore di lavoro che deve gestire un’assenza prolungata.

La risposta breve

Durante la malattia il lavoratore è protetto dal licenziamento fino al raggiungimento del periodo di comporto — la durata massima di assenza per malattia prevista dal contratto collettivo (CCNL). Finché non si supera quel limite, il licenziamento per malattia è illegittimo. Quando il comporto viene superato, il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Esistono però eccezioni importanti: malattia professionale, infortuni sul lavoro e alcune patologie gravi godono di tutele più ampie.

Nel dettaglio

Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato conserva il diritto al posto di lavoro. La sua durata varia in base al CCNL applicabile e all’anzianità di servizio — solitamente va dai 6 ai 12 mesi, ma può essere più lungo in alcuni settori.

Durante il comporto: Il licenziamento è illegittimo, salvo casi eccezionali (giusta causa non legata alla malattia, es. furto). Il datore di lavoro non può nemmeno dare il preavviso durante questo periodo: il preavviso si sospende e riprende a decorrere solo al rientro.

Al superamento del comporto: Il datore di lavoro può legittimamente procedere al licenziamento per superamento del comporto. Non è necessario indicare una causa disciplinare: è sufficiente che sia documentato il superamento del limite contrattuale. Deve però essere rispettato il preavviso contrattuale o corrisposta l’indennità sostitutiva.

Malattia professionale e infortuni sul lavoro: Se la malattia è causata dall’attività lavorativa (malattia professionale) o da un infortunio sul lavoro, la tutela è rafforzata. In questi casi il licenziamento è vietato per tutta la durata dell’inabilità temporanea, indipendentemente dai limiti del comporto ordinario.

Calcolo del comporto: Il comporto può essere calcolato in modo continuativo (un’unica assenza prolungata) o per sommatoria (somma di più assenze nell’arco di un periodo definito dal CCNL, solitamente 12 o 36 mesi). Molti lavoratori non sanno che anche le assenze brevi e frequenti si accumulano nel conteggio del comporto per sommatoria.

Come contestare il licenziamento: Se ritieni che il licenziamento sia avvenuto prima del superamento del comporto, o che la malattia fosse professionale, hai 60 giorni per impugnare il licenziamento formalmente. Oltre quel termine il diritto decade.

Cosa puoi fare concretamente

  1. Verifica il periodo di comporto del tuo CCNL. Cerca il contratto collettivo applicabile al tuo settore e controlla la durata massima delle assenze per malattia prevista. Questa informazione è la base di tutto.
  2. Calcola i giorni di malattia effettivi. Somma tutte le assenze per malattia degli ultimi 12-36 mesi (a seconda di quanto prevede il tuo CCNL). Se il totale non supera il comporto, il licenziamento è potenzialmente illegittimo.
  3. Verifica se la malattia ha un’origine professionale. Se la tua patologia è collegata al lavoro o è conseguenza di un infortunio, le tutele sono più ampie e il licenziamento potrebbe essere nullo indipendentemente dal comporto.
  4. Conta i 60 giorni dalla ricezione della lettera. Se pensi che il licenziamento sia illegittimo, questo termine è perentorio. Non aspettare.
  5. Ottieni una valutazione orientativa prima di agire. Capire se il licenziamento è impugnabile richiede di incrociare diversi elementi: CCNL, giorni di assenza, tipo di malattia. Una valutazione preliminare gratuita ti aiuta a capire se hai un caso valido.

Quando serve un avvocato

Per impugnare un licenziamento avvenuto durante la malattia e valutare le tutele applicabili — reintegra o indennizzo — è necessaria l’assistenza di un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Prima di quel passo, puoi ricevere un’analisi orientativa gratuita tramite LegalGo.

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Domande frequenti

Il datore di lavoro può inviarmi la lettera di licenziamento mentre sono in malattia? Può inviarla, ma se non è ancora scaduto il periodo di comporto il licenziamento è inefficace. La lettera non produce effetti finché il comporto non viene superato. Al rientro dalla malattia, però, i termini potrebbero riprendere a decorrere: è importante verificare la situazione tempestivamente.

Cosa succede se mi ammalo di nuovo subito dopo il rientro? Le nuove assenze per malattia si accumulano nel conteggio del comporto, sia continuativo che per sommatoria. Una serie ravvicinata di assenze brevi può portare al superamento del comporto anche senza un’unica malattia lunga.

Ho diritto alla NASpI se vengo licenziato per superamento del comporto? Sì. Il licenziamento per superamento del comporto è un licenziamento involontario a tutti gli effetti, e dà diritto alla NASpI secondo le regole ordinarie, purché siano soddisfatti i requisiti contributivi.

Il datore di lavoro deve avvisarmi prima di licenziarmi per comporto? La legge non prevede un obbligo esplicito di preavviso del superamento del comporto, ma alcuni CCNL lo richiedono. In assenza di tale obbligo contrattuale, il licenziamento può avvenire senza preavviso del raggiungimento del limite.

Posso essere licenziato durante la malattia per altri motivi? Sì. La protezione durante la malattia riguarda il licenziamento motivato dalla malattia stessa o per superamento del comporto. Se emergono durante la malattia motivi disciplinari gravi e indipendenti dalla malattia — come una grave violazione contrattuale — il licenziamento per giusta causa può essere legittimo anche durante l’assenza.

LegalGo fornisce orientamento preliminare e non pareri legali. Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale. Per valutare la tua situazione specifica, rivolgiti sempre a un avvocato abilitato.